La Legge di Bilancio 2025 interviene nuovamente sull’articolo 34 del Testo Unico Maternità e Paternità (D.Lgs. n. 151/2001) in tema di congedo parentale.
Viene previsto infatti, con riferimento ai lavoratori dipendenti, un elevamento della misura dell’indennità per congedo parentale:
- all’80% (anziché al 60%, già previsto per il secondo mese e al 30%, già previsto per il terzo mese),
- nel limite di 2 mesi,
- entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento),
- in alternativa tra i genitori.
Si tratta dei periodi di congedo successivi al primo mese di congedo parentale, già indennizzato all’80%, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L.213/2023).
Pertanto, in sintesi, i periodi complessivamente fruibili, alternativamente tra i genitori, con un’indennità pari all’80%, sono elevati da 1 a 3 mesi.
Per chi vale questo nuovo impianto?
Per la madre o, rispettivamente, per il padre, se il periodo di congedo di maternità o di paternità termina dopo il 31 dicembre 2024.
Per i casi in cui il congedo di maternità o di paternità sia terminato nel corso dell’anno 2024 (entro il 31/12/2024), l’elevamento all’80% vale solo per il secondo mese (e non anche per il terzo, che verrà indennizzato al 30%, come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L.213/2023).