Dimissioni per fatti concludenti: cosa sono?
Con l’entrata in vigore, il 12 gennaio 2025, del Collegato Lavoro Legge 203/2024 si dà il via libera anche alle cosiddette “dimissioni di fatto” per assenze ingiustificate o “dimissioni per fatti concludenti”
Le dimissioni di fatto scattano nel caso di assenza ingiustificata oltre i 15 giorni o oltre il termine previsto dai CCNL e prevedono che:
- Il datore di lavoro non sarà più tenuto a versare il ticket licenziamento, che rimane obbligatorio:
- in caso di licenziamento per qualsiasi motivo,
- in caso di dimissioni per giusta causa,
- di dimissioni presentate entro un anno dalla nascita del figlio,
- o di risoluzione consensuale che segua la procedura disciplinata dall’art. 7 della legge n. 604/1966.
- Il datore di lavoro avrà la facoltà di trattenere, al momento della liquidazione delle competenze di fine rapporto, l’indennità per mancato preavviso, nel caso in cui quest’ultimo non sia stato rispettato
- Il lavoratore, essendosi dimesso e non essendo stato licenziato, non avrà diritto a fare la domanda di NASpI, che è riconosciuta solo se il lavoratore ha perso il posto in modo involontario a seguito del recesso del datore di lavoro, oppure in quei casi in cui le dimissioni sono considerate equivalenti al licenziamento secondo quanto stabilito dalla normativa (giusta causa, dimissioni entro l’anno del figlio ecc.).
Cosa deve fare il datore di lavoro
Ecco in breve la procedura per gestire le dimissioni di fatto per assenze ingiustificate da parte del datore di lavoro.
- Comunicazione all’Ispettorato del Lavoro
Inviare una comunicazione formale all’Ispettorato del Lavoro competente, segnalando l’assenza ingiustificata del lavoratore oltre i limiti previsti dal CCNL o, in assenza di previsione, oltre i 15 giorni. L’Ispettorato dovrà verificare e garantire che non ci siano licenziamenti arbitrari e che di fatto l’assenza sia ingiustificata. Faranno eccezione i casi di forza maggiore per cui il lavoratore non sarà stato in grado di giustificare la propria assenza (ad es. per un ricovero improvviso). - Comunicazione al Centro per l’Impiego
Entro 5 giorni dalla cessazione, inviare la comunicazione telematica obbligatoria al Centro per l’Impiego, specificando come motivo del recesso “dimissioni volontarie”.
In conclusione, la finalità è quella di evitare che i lavoratori possano abusare di un vuoto normativo per ottenere il licenziamento e, conseguentemente, accedere alla NASPI (sussidio previsto per i lavoratori disoccupati).
Nella situazione precedente questa norma, se il datore di lavoro avesse licenziato il lavoratore per assenza ingiustificata, sarebbe stato comunque tenuto a pagare il ticket di licenziamento, una sorta di compensazione che grava sull’azienda e il lavoratore avrebbe potuto accedere alla indennità di disoccupazione mensile.
Dal momento che restano ancora alcuni dubbi procedurali e aspetti da chiarire, Vi suggeriamo sempre di prendere contatti con il nostro Studio per una consulenza dedicata al caso specifico.